Offriamo il servizio di Trasporto conto terzi su moto, auto, furgoni, caravan, autocarri, muletti e piattaforme in tutta Italia.
La definizione di autotrasporto "per conto terzi" potrebbe essere così riassunta:
"prestazione di un servizio, eseguita professionalmente non in maniera strumentale ad altre attività, che consiste nel trasferimento di cose di terzi, sia esse materiali sfusi e non, su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo".
La regolamentazione
L’esercizio dell’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi è disciplinato dal Regolamento Europeo nella norma UE 1071/2009 - decreto prot. n.RD/291 del 25.11.2011. visibile a questo link »
Per esercitare l'attività di autotrasporto si deve avere:
• Il mezzo conforme alle normative vigenti con cui si effettua il trasporto;
• Le merci trasportate, di proprietà di un soggetto terzo (da qui il nome "trasporto conto terzi);
• L'itinerario già stabilito da un contratto che il vettore deve seguire.
I soggetti che possono esercitare l'attività di autotrasporto sono:
• Imprese individuali;
• Società;
• Consorzi e cooperative a proprietà divisa.
Si può accedere al mercato dell’autotrasporto:
• Tramite il subentro di una impresa ad un’altra che abbia concluso l’attività di autotrasporto;
• Attraverso l’acquisizione di un parco veicolare appartenente ad una impresa di autotrasporto;
• Con l’acquisizione e l’immatricolazione di veicoli adibiti al trasporto.
Per effettuare l'esercizio dell’autotrasporto di cose per conto terzi è necessario:
• L’iscrizione alla professione mediante L'Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi;
• L’autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore merci su strada e l’iscrizione al
Registro Elettronico Nazionale delle imprese;
• Il possesso di mezzi e la disponibilità di personale.
I requisiti per esercitare l'attività dell’autotrasporto di cose per conto terzi sono:
• L’onorabilità, rappresentata dalla mancanza di condanne inflitte con sentenza definitiva;
• La capacità finanziaria, dimostrata tramite attestazione rilasciata da un revisore contabile;
• L’idoneità professionale, ottenuta mediante il superamento di un esame previsto dalla norma.
Il contrassegno da esporre in base al tipo di trasporto:
Per legge nella parte anteriore e posteriore del proprio veicolo e all’esterno di un eventuale rimorchio, si deve esporre un contrassegno, riconducibile ad una striscia diagonale che assume diverso colore in base a:
• Rosso:trasporto in conto proprio;
• Bianco: trasporti in conto terzi;
• Azzurro: servizi di piazza.
Eventuali pene in caso di trasporti abusivi:
• Reclusione da uno a sei mesi;
• Sanzioni;
• Fermo del veicolo.